PratoFutura

Pratofutura è un’associazione culturale senza fini di lucro.[...]

Art.1 Statuto dell’associazione Pratofutura.


Attività   Statuto
Pratofutura nasce come "think tank" all'interno del distretto industriale pratese.

Costituita nel luglio 1983 per volontà di un gruppo di imprenditori tessili locali, oggi costituisce un luogo ideale di incontro tra operatori economici, un tavolo per condividere esperienze e problemi, con lo scopo di analizzare i diversi scenari e discutere sul medio periodo.
Per questo, Pratofutura rappresenta un osservatorio privilegiato sul distretto industriale pratese e sul suo modello di sviluppo.
 
La missione di Pratofutura consiste nella sensibilizzazione culturale degli operatori.
I temi riguardano la cultura d'impresa, la consapevolezza dei vantaggi e dei nodi di un distretto industriale, la maturazione individuale assieme al confronto serrato e al dibattito, le esperienze di tipo collettivo, l'approfondimento e conoscenza di temi legati al management e alla gestione d'impresa.
 
Con questi obbiettivi, Pratofutura organizza incontri tra imprenditori, accademici, esponenti della cultura ed esperti in materie economiche, giuridiche e finanziarie.
Dalla sua costituzione sono stati organizzati più di 1500 eventi culturali.
Si avvale di una struttura organizzativa flessibile; ha sviluppato rapporti di collaborazione, anche a livello internazionale, con accademici, consulenti ed esperti in funzione dei progetti specifici di attività. Attualmente i soci sono oltre sessanta, tra leader di imprese già ben affermate sui mercati e giovani imprenditori emergenti
STATUTO 
DELL'ASSOCIAZIONE PRATO FUTURA

 

Art. 1. Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "PRATOFUTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE". L'Associazione ha sede in Prato.

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2050.

Art. 3. Scopi e finalità

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha quale scopo la promozione di iniziative per prospettare soluzioni operative ai maggiori problemi con i quali la vita sociale ed economica dell'area pratese si dovrà confrontare in futuro. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, finalizzate allo scopo sociale e necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio; potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 - bis. Risorse economiche

 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie; b) quote associative supplementari o straordinarie; c) donazioni, eredità lasciti testamentari e legati; d) erogazioni liberali e oblazioni; e) contributi di enti pubblici e privati; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. La quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Gli associati si distinguono in: a) associati ordinari; b) associati onorari Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati ordinari tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche o soggetti di diritto - che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, qualora l'aspirante associato sia stato presentato da almeno un socio, dichiarando: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere gli scopi istituzionali; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto; 4) di rispettare gli eventuali regolamenti interni. Sull'ammissione proposta dal Consiglio direttivo, decide l'assemblea dei soci con la maggioranza di due terzi dei presenti. Sono associati onorari le persone nominate tali, su proposta del consiglio, dai due terzi dell'Assemblea. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La qualifica di associato si perde: a) per decesso; b) per recesso La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima; c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Gli associati onorari sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota associativa annua e di quelle ulteriori che potranno essere richieste agli associati ordinari dal Consiglio direttivo di cui al successivo punto 6. Fra gli associati, siano essi ordinari o onorari, esiste parità di diritti e di doveri, salvo quanto specificato al comma precedente. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per le le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Gli associati hanno diritto: - di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. Gli associati sono obbligati: - ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - ad osservare i regolamenti interni; - a pagare la quota associativa; - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione. a) - l'Assemblea degli associati; b) - il Consiglio direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo; c) - l'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea.

Art. 8. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario salvo il caso in cui sia presente il Notaio, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonchè per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea in seconda convocazione dovrà essere fissata trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, le delibere dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei soci presenti. Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno due terzi degli associati. 

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 11 (undici), nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti, ma la loro carica non può durare oltre due mandati consecutivi. Ad una commissione nominata dal Consiglio uscente tre mesi prima della sua scadenza, composta da tre membri che abbiano già ricoperto il ruolo di Presidente, spetta di designare il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dovrà a sua volta designare sempre prima della scadenza dell'Organo in carica, gli altri membri di quello nuovo. I membri eletti del Consiglio Direttivo dovranno comunque risultare associati all'atto della loro nomina assembleare. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Sono compiti del Consiglio direttivo: a) raccogliere, valutandole in base a quanto previsto dall'art.4 del presente Statuto, le domande di ammissione ad associato da presentare all'assemblea, e quelle di recesso degli Associati; b) proporre all'assemblea eventuali modifiche dello Statuto; c) proporre all'assemblea la eventuale adozione di provvedimenti disciplinari; d) compilare il bilancio annuale; e) fissare la quota ordinaria di ammissione; f) stabilire eventuali quote suppletive; g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, Vice Presidente, il Tesoriere e Segretario; h) nominare comitati o commissioni interne; i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico - finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti di finanziamento; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; Le cariche di consigliere sono gratuite.

Art. 10. Revisore Unico /Collegio dei Revisori

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può dotarsi di un Organo di Controllo eleggendo o un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri. L'Organo di Controllo dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore Unico, o in caso di Collegio, il Presidente dello stesso, partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Revisore Unico, o in caso di Collegio i suoi membri, possono essere scelti anche tra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti, o in caso di Collegio il Presidente dello stesso, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica tre anni. La carica di Revisore Unico o di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

 

Art. 11. Bilancio annuale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito bilancio annuale sullo schema delle società di capitali, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 12. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività, per quanto non impiegate in attività istituzionali, possono andare a costituire il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 13. Divieto di distribuzione di utili

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 15. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con le modalità previste dal precedente articolo 8 (otto). In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni e le risorse costituenti il fondo comune, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art. 16. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.
 
 

 

 




Pratofutura associazione culturale Via Santa Chiara n. 38 - 59100 – Prato Cf 01996600480