PratoFutura

Pratofutura è un’associazione culturale senza fini di lucro.[...]

Art.1 Statuto dell’associazione Pratofutura.


Attività   Statuto
Pratofutura nasce come "think tank" all'interno del distretto industriale pratese.

Costituita nel luglio 1983 per volontà di un gruppo di imprenditori tessili locali, oggi costituisce un luogo ideale di incontro tra operatori economici, un tavolo per condividere esperienze e problemi, con lo scopo di analizzare i diversi scenari e discutere sul medio periodo.
Per questo, Pratofutura rappresenta un osservatorio privilegiato sul distretto industriale pratese e sul suo modello di sviluppo.
 
La missione di Pratofutura consiste nella sensibilizzazione culturale degli operatori.
I temi riguardano la cultura d'impresa, la consapevolezza dei vantaggi e dei nodi di un distretto industriale, la maturazione individuale assieme al confronto serrato e al dibattito, le esperienze di tipo collettivo, l'approfondimento e conoscenza di temi legati al management e alla gestione d'impresa.
 
Con questi obbiettivi, Pratofutura organizza incontri tra imprenditori, accademici, esponenti della cultura ed esperti in materie economiche, giuridiche e finanziarie.
Dalla sua costituzione sono stati organizzati più di 1500 eventi culturali.
Si avvale di una struttura organizzativa flessibile; ha sviluppato rapporti di collaborazione, anche a livello internazionale, con accademici, consulenti ed esperti in funzione dei progetti specifici di attività. Attualmente i soci sono oltre sessanta, tra leader di imprese già ben affermate sui mercati e giovani imprenditori emergenti
STATUTO 
DELL'ASSOCIAZIONE PRATO FUTURA
Scopo e sede
Articolo 1) Scopo dell'Associazione Prato Futura è la promozione di iniziative per prospettare soluzioni operative ai maggiori problemi con i quali la vita sociale ed economica dell'area pratese si dovrà confrontare in futuro.
Articolo 2) Prato Futura è una associazione culturale senza fini di lucro e ha sede in Prato, viale della Repubblica n. 279.
Soci
Articolo 3) L'Associazione è composta da soci effettivi e soci onorari.
Articolo 4) Oltre ai fondatori, sono soci effettivi le persone, le Associazioni e gli enti la cui ammissione sia stata proposta dal Consiglio ed approvata dai due terzi dell'Assemblea. I soci effettivi si impegnano a versare le quote di associazione e coloro che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati tali anche per l'anno successivo, ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Articolo 5) Sono soci onorari le persone nominate tali, su proposta del consiglio, dei due terzi dell'Assemblea. I soci onorari possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle assemblee e sono eleggibili per la carica di consigliere.
Articolo 6) La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni o per decesso, per morosità o "non gradimento". La morosità ed  il "non gradimento" sono dichiarati con pronunciamento unanime del Consiglio.
Consiglio
Articolo 7) L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio che sovrintende la realizzazione dei programmi di attività. Il consiglio è composto da cinque (5) a undici (11) soci eletti dall'assemblea per il periodo di un anno. I consiglieri possono essere confermati nella loro carica consecutivamente per un massimo di tre esercizi.
Articolo 8) L'assemblea elegge il Presidente ed Vice Presidente oltre i componenti tutti del Consiglio, previa determinazione del loro numero. Qualora non vi provveda l'assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente, verranno eletti dal Consiglio nella prima riunione.
Il Consiglio si avvale della collaborazione di un Segretario, che potrà essere persona diversa dai soci.
Articolo 9) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione sull'attività svolta.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, ed, in sua assenza, del Vice Presidente.
Articolo 10) Il Presidente rappresenta l'associazione davanti a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.
In circostanze eccezionali, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.
Assemblee
Articolo 11) I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da inviare dieci giorni prima della riunione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, e qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci effettivi.
Articolo 12) I soci, i sindaci ed il segretario hanno il diritto di partecipare alle assemblee; il diritto di voto spetta ai soli soci effettivi in regola con il pagamento delle quote annue di associazione. I soci effettivi possono farsi rappresentare da altri soci effettivi,anche se membri del Consiglio, tranne che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni sulle responsabilità dei Consiglieri.
Articolo 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed, in sua assenza, dalla persona appositamente eletta fra gli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea, il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e da eventuali scrutatori.
Articolo 14) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile, facendo riferimento, nel computo della maggioranze, ai soli soci effettivi.
Articolo 15) L'Assemblea delibera sui nuovi soci, sui programmi di attività, sulle quote di associazione, sui bilanci, sulla nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto a lei demandato per legge.
Patrimonio ed esercizi finanziari
Articolo 16) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni immobili e mobili acquistati dall'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni e donazioni.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Articolo 17) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta (90) giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Collegio dei Revisori
 Articolo 18) L'assemblea affida il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione ad  un Organo di revisione composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea.
I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati; essi verificano la regolare tenuta della contabilità, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale. I Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione.
Scioglimento
Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che nomina appositamente uno o più liquidatori, i quali, attenendosi alle indicazione dell'Assemblea, provvedono a devolvere il patrimonio ad associazioni, enti ed organizzazioni culturali operanti nell'area pratese.
Controversie
Articolo 20) Tutte le eventuali controversie fra i soci e fra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati, uno per parte, dai contendenti, ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della locale Camera di Commercio.
I probiviri giudicano ex bono et aequo, ed il loro lodo è inappellabile.

 




Pratofutura associazione culturale Viale della Repubblica n° 279 59100 – Prato P.iva 00277660973 Cf 01996600480